Con sentenza n. 440/2021 pubblicata il 04.05.2021, la Corte di Appello di Palermo, sez. lavoro, ha affermato che sussiste un interesse ad agire concreto e attuale nel caso di docente di ruolo della scuola secondaria di I grado che chieda l’accertamento del diritto alla supplenza nella scuola di II grado, in quanto funzionale, non tanto al miglioramento economico, quanto alla maturazione del servizio utile in vista del passaggio di cattedra.
La scelta o meno di accettare l’incarico di supplenza in un diverso ordine o grado, ovvero classe di concorso, da quello di appartenenza deve essere rimessa unicamente alla discrezionalità del docente di ruolo.
Pertanto è illegittimo il depennamento dalla graduatoria per il conferimento della supplenza, motivato sulla ritenuta impossibilità per il docente di ruolo di accettare altro incarico – ove questo fosse stato offerto – a causa delle limitazioni imposte dall’art. 36 CCNL del personale del comparto Scuola quadriennio 2006/2009.