Si parla di sanzione pecuniaria amministrativa quando, nell’ordinamento italiano, la legge prevede il pagamento di una somma di denaro a causa della violazione di una norma giuridica che costituisce un illecito amministrativo.
Nella fattispecie, in questo articolo si approfondiscono le motivazioni che hanno spinto a considerare illegittima una sanzione amministrativa pecuniaria emessa dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas nei confronti di una società operante nel settore idrocarburi.
Da chi e perché è stata applicata la sanzione amministrativa pecuniaria?
L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ha punito una società attraverso il pagamento di una sanzione pecuniaria, per la presunta violazione dell’art. 81 commi 16, 17 e 18 D.L. n. 112/2003, conv. L. n. 133/2008 (c.d. Robin Tax). La sanzione è stata tuttavia emessa dall’Autorità sulla scorta di una normativa che era stata dichiarata costituzionalmente illegittima. Ed infatti, con la sentenza n. 10 del 2015, la Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 81 cit., per violazione degli artt. 3 e 53 Cost.
L’illegittimità della sanzione pecuniaria amministrativa è stata riconosciuta dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 732/2019, in riforma della precedente pronuncia di merito.
Sanzione amministrativa illegittima, alcuni “effetti indesiderati”
L’accertamento della illegittimità della sanzione amministrativa pecuniaria si è intrecciata con altre problematiche. Infatti, quando la Corte costituzionale aveva pronunciato l’illegittimità della Robin Tax, aveva trascurato gli “effetti tipici” di una dichiarazione di incostituzionalità: la “cancellazione” della norma a far data “dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” in Gazzetta Ufficiale.
Sulla base di specifiche esigenze di equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.), la Corte costituzionale aveva tuttavia deciso di limitare gli effetti della incostituzionalità a tutti gli eventi successivi alla propria sentenza.
In base al principio di stretta proporzionalità, tale limitazione poteva giustificarsi solamente in quanto strettamente necessaria per raggiungere le finalità perseguite (equilibrio di bilancio). Al contrario, in nessun capo della sentenza la Corte si era espressa relativamente al potere di vigilanza dell’Autorità, sul cui presupposto veniva irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria impugnata.
In che modo la sanzione pecuniaria amministrativa si è considerata illegittima?
Come sostenuto dallo Studio Legale BC&Partners, la Corte costituzionale non aveva limitato gli effetti della incostituzionalità della norma anche al potere sanzionatorio dell’Autorità e, pertanto, doveva ritenersi applicabile la regola generale della retroattività degli effetti della pronuncia d’incostituzionalità.
Tra i rapporti giuridici interessati dalla incostituzionalità – in quanto ancora pendente all’epoca della pronuncia – era certamente ricompreso il procedimento sanzionatorio a carico della società, che si era infatti concluso in data successiva alla sentenza.
Proprio sulla base di tali considerazioni, la sanzione pecuniaria amministrativa è stata dichiarata illegittima in quanto adottata in carenza “sopravvenuta” di potere.