Ricongiunzione contributi Gestione separata: ricorso accolto.

Diritto del lavoro e dell'impresa

02 Dicembre 2024 StudioLegale
La recente sentenza del Tribunale di Palermo (n. 4788/2024), emessa all’esito di un giudizio patrocinato dagli Avv.ti Massimo Barrile e Luciano Romeo dello Studio BC&Partners, rappresenta un ulteriore importante precedente giurisprudenziale nel campo della previdenza sociale, affrontando il tema della ricongiunzione dei contributi pensionistici.

Sul tema della ricongiunzione dei contributi versati dai professionisti nella Gestione separata si era già parlato in un precedente articolo (qui il link: https://www.studiobclaw.it/comunicati/ricongiunzione-gestione-separata/).

La sentenza conferma, dunque, la tesi della possibilità di ricongiungimento dei periodi assicurativi in favore delle Casse private.

Il Contesto della Controversia

Il ricorrente, medico odontoiatra, aveva versato i contributi previdenziali alla Gestione separata INPS tra il 2004 e il 2011. Successivamente, è diventato iscritto all’ENPAM, la cassa previdenziale dei medici e, nel 2023, ha richiesto la ricongiunzione dei contributi versati alla Gestione separata INPS con quelli accreditati presso ENPAM.

La domanda è stata tuttavia rigettata dall’INPS che ha negato la possibilità di trasferimento dei contributi. La tesi dell’INPS muove dal fatto che, secondo l’Ente, la normativa relativa alla Gestione separata INPS non consentirebbe la ricongiunzione.

La Sentenza

Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice delle previdenza, ha accolto il ricorso patrocinato dagli Avv.ti Massimo Barrile e Luciano Romeo dello Studio BC&Partners, riconoscendo il diritto del ricorrente alla ricongiunzione dei contributi versati nella Gestione separata INPS.

Il Giudice ha ritenuto applicabile alla fattispecie la quanto stabilito dalla Legge 45/1990, che consente ai lavoratori autonomi o dipendenti di unificare i periodi contributivi presso diverse gestioni previdenziali, garantendo l’accesso a un’unica pensione. Inoltre, sia la Corte di Cassazione che la Corte Costituzionale hanno più volte ribadito il diritto degli assicurati alla ricongiunzione anche in situazioni di disomogeneità tra i metodi di calcolo pensionistico.

Secondo il Tribunale di Palermo, la disciplina della Legge n. 45/1990 trova applicazione anche rispetto alla Gestione separata INPS. La decisione richiama, infatti, precedenti rilevanti della Cassazione (sentenza n. 26039/2019 e ordinanza n. 3635/2023) che consolidano il diritto alla ricongiunzione contributiva senza limitazioni.

Implicazioni

La pronuncia rappresenta un significativo passo avanti per i professionisti che desiderano consolidare i propri contributi pensionistici. Essa rafforza il principio di universalità e portabilità dei diritti previdenziali, garantendo agli assicurati una maggiore flessibilità nella gestione della loro posizione contributiva.

Conclusioni

La sentenza non solo tutela il ricorrente, ma pone un precedente utile per altri professionisti che si trovano in situazioni analoghe, per un maggiore tutela della protezione dei diritti degli assicurati.