Con la sentenza n. 889/2022 del 18.03.2022, il Tribunale di Palermo ha accolto il ricorso proposto da una docente, assistita dallo Studio Legale, avverso la sanzione disciplinare irrogatale (sospensione dal servizio per cinque giorni).
Aderendo alla tesi sostenuta dall’Avv. Massimo Barrile, il Giudice del lavoro ha statuito che ove la sanzione irrogata sia riconducibile a quella della sospensione fino ad un mese, è certo che il provvedimento impugnato debba essere annullato perché emanato da soggetto incompetente ai sensi dell’art. 55 bis, d.lgs. 165/2001, atteso che ai fini dell’individuazione dell’organo competente all’adozione del provvedimento disciplinare, la concreta determinazione dei giorni di sospensione nei limiti dei dieci giorni è del tutto irrilevante.
Ed infatti, ai fini di cui si discute deve essere svolta una valutazione ex ante circa la sanzione applicabile, in considerazione del fatto che l’art. 55 bis limita la competenza sanzionatoria del dirigente scolastico soltanto in relazione alle “infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni”.
Il Tribunale ha quindi annullato la sanzione, condannando l’Amministrazione scolastica al pagamento il favore della docente dell’equivalente economico del periodo di illegittima sospensione.