Il MIUR condannato al riconoscimento del servizio preruolo prestato dalla ricorrente presso scuole paritarie come prestato presso scuole statali, e per l’effetto, al trasferimento in mobilità della ricorrente sulla scorta del punteggio complessivamente spettante in relazione alla domanda di mobilità presentata.
La ricorrente, docente di scuola secondaria di primo grado, inserita nella GAE della Provincia di Palermo, premesso di avere insegnato presso diversi istituti paritari, e di essere stata assunta in ruolo nell’ambito del Piano Straordinario di assunzione docenti ex L. 107/2015, presentava domanda di mobilità per avvicinarsi alla sede di residenza del padre, riconosciuto portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, legge 104/92, al fine di assisterlo.
Vistosi negare il trasferimento in forza del mancato riconoscimento della precedenza richiesta, sebbene referente unica del padre disabile, nonché del punteggio per il preruolo prestato, la ricorrente, con l’ausilio legale dello Studio BCM, adiva quindi la magistratura del lavoro di Termini Imerese per vedere tutelate le proprie ragioni.
Quanto al primo profilo, il Giudice, con sentenza n. 71/2019, ha accolto le doglianze della ricorrente relative alla illegittimità del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) disciplinante le procedure di mobilità, nella parte in cui non era prevista la precedenza assoluta nella mobilità interprovinciale, a prescindere dal Comune di provenienza, in favore dei docenti che prestano assistenza a soggetti riconosciuti portatori di handicap in stato di gravità, a prescindere dal Comune e dalla Provincia di titolarità.
Ed infatti, rilevato che, nel settore scolastico, opera l’art. 601 del d.lgs. 297/1994 – il quale non prevede limiti al proprio contenuto precettivo – e che l’art 33 c. 5 della legge 104/1992, accorda al lavoratore il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, il Giudice del Lavoro ha ritenuto la natura imperativa delle suddette disposizioni, e pertanto, la nullità del CCNI, nella parte in cui nega la precedenza assoluta nelle operazioni di trasferimento interprovinciale al docente che assiste un soggetto portatore di handicap grave.
Ad eguali conclusioni giunge l’organo giudicante anche in riferimento al mancato riconoscimento del servizio preruolo svolto presso scuole paritarie. Il Tribunale ha confermato come la Legge 10/03/2000 n. 62 (“norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” pubblicata sulla G. U. 21/03/2000 n. 67), ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già “riconosciute” ed, in particolare, le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell’istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime, gli esami di stato, conferma l’esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell’ambito delle scuole pubbliche.
Conseguentemente, ha ritenuto che le disposizioni di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI, nella parte in cui dispongono che “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”, contrastano inevitabilmente con la normativa sopra richiamata in materia di parità scolastica.