Il Fondo garanzia INPS è un mezzo di tutela apprestato dalla legge n. 297/1982 per i lavoratori il cui datore di lavoro è insolvente.
Finalità del fondo garanzia INPS
La finalità del Fondo garanzia INPS è quella di far percepire ai lavoratori, nonostante il datore di lavoro non abbia provveduto, il TFR (trattamento di fine rapporto) e i crediti di lavoro.
La garanzia del fondo opera indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto di lavoro: dimissioni, licenziamento, scadenza del termine in caso di contratto a tempo determinato.
Fondo garanzia INPS: quando farvi ricorso
I lavoratori subordinati possono accedere al Fondo garanzia INPS in caso di insolvenza del datore di lavoro.
Lo stato di insolvenza sussiste alle seguenti condizioni:
- sia stata chiesta l’apertura di un procedimento concorsuale riguardante il patrimonio del datore di lavoro insolvente e sia rivolto alla soddisfazione dei creditori di quest’ultimo;
- l’Autorità competente abbia deciso in tal senso o abbia “constatato la chiusura definitiva dell’impresa o dello stabilimento del datore di lavoro e l’insufficienza dell’attivo disponibile per giustificare l’apertura del procedimento”.
Le procedure concorsuali che danno diritto all’utilizzo del fondo sono:
- il fallimento;
- il concordato preventivo;
- la liquidazione coatta amministrativa;
- l’amministrazione straordinaria;
- l’amministrazione controllata.
Se il datore di lavoro non sia assoggettabile a procedura concorsuale, il Fondo garanzia INPS potrà intervenire previo esperimento, da parte del lavoratore, di una procedura esecutiva individuale a seguito della quale il credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto.
Fondo garanzia INPS: in caso di trasferimento di azienda
Capita spesso che l’azienda con difficoltà economiche, sottoposta a procedura concorsuale, venga in tutto o in parte “ceduta” ad altri soggetti per tentare di risollevare il bilancio.
In questi casi, si pone il problema di capire come possa operare il Fondo garanzia INPS, atteso che, secondo l’art. 2112 del Codice civile, “in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”; con la conseguenza che i lavoratori dovrebbero chiedere il T.F.R. al nuovo datore di lavoro.
Vi sono dei casi in cui, però, l’art. 2112 c.c. è derogato: è quanto stabilito con la sentenza n. 3265/2019 del 25.09.2019, dal Tribunale di Palermo, sez. lavoro, che ha accolto il ricorso presentato da diversi lavoratori assistiti dallo Studio Legale BC&Partners, riconoscendo il loro diritto a percepire il TFR maturato alle dipendenze dell’ex datore di lavoro insolvente, dal Fondo garanzia INPS.
Ed infatti, nella specie, doveva ritenersi applicabile l’art. 47 comma 5 della legge n. 428/90, che deroga all’art. 2112 c.c. in caso di “trasferimenti” d’azienda effettuati da soggetti sottoposti a procedura concorsuale (fallimento, concordato, liquidazione coatta amministrativa, ecc…), ove sia stato raggiunto un accordo sindacale circa il mantenimento, anche parziale, dell’occupazione.
Il Giudice del lavoro ha affermato che “l’art. 47 co. 5 … impiega … la generica ed ampia locuzione di ‘trasferimento’ e non quella specifica di ‘vendita’”, e pertanto, “non si scorge ragione alcuna, anche per coerenza d’interpretazione sistematica e stante l’evidente affinità di materia, per attribuire alla locuzione medesima un significato diverso e dissonante da quello onnicomprensivo delineato dal comma 5 dell’art. 2112 c.c.”.
I ricorrenti hanno quindi potuto ottenere dal Fondo garanzia INPS il TFR maturato presso il datore di lavoro insolvente.