Per dispensa dal servizio scolastico si intende la situazione in cui un docente viene sollevato dal suo incarico. Non ha carattere sanzionatorio, trattandosi di un atto che si limita a constatare l’oggettiva inidoneità del soggetto a svolgere la funzione di insegnante.
Dispensa dal servizio: in quali casi può avvenire
La dispensa dal servizio scolastico può avvenire in seguito a tre diversi casi:
- inidoneità fisica, presuppone l’impossibilità, assoluta o relativa, allo svolgimento delle mansioni, derivante dalle condizioni di salute psico-fisica dell’impiegato;
- incapacità didattica, che consiste nell’inettitudine assoluta e permanente a svolgere le mansioni dell’insegnamento;
- scarso rendimento, che si ricorre in ipotesi di insufficiente impegno o dalla violazione dei doveri di ufficio.
Il caso: dispensa dal servizio scolastico per incapacità didattica
Una docente era stata dispensata dal servizio con provvedimento del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, a seguito della valutazione negativa espressa, all’esito del periodo di prova, dal Comitato di valutazione.
Con l’assistenza dello Studio BC&Partners, il caso approda sino in Cassazione, che accoglie il ricorso con la sentenza n. 196/2019.
Dispensa dal servizio di un docente e chi se ne occupa
La Suprema Corte, sez. lavoro, accogliendo la tesi dello Studio BC&Partners, ha ribaltato le precedenti pronunce di merito in materia di dispensa dal servizio scolastico.
I giudici di legittimità hanno affermato l’incompetenza dell’Ufficio Scolastico Provinciale ad adottare la dispensa, precisando che l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale, compresa la dispensa dal servizio, rientra tra le competenze del Dirigente scolastico.
Proprio sulla base di tali considerazioni, nel caso in oggetto, il ricorso è stato accolto poiché è competenza del dirigente scolastico stabilire o meno la dispensa dal servizio scolastico per incapacità didattica di un docente.
Da ciò, il diritto della docente, nella caso della sua sospensione dal servizio, a riprendere il lavoro e la condanna del Ministero a tutte le retribuzioni arretrate.