In data 24 giugno 2019 sono stati pubblicati gli elenchi del personale docente di ogni ordine e grado destinatario di trasferimento per l’anno scolastico 2019/2020.
Lo Studio ha già prestato, con successo, assistenza legale dinanzi a diversi Tribunali a tutela di categorie di docenti che, a vario titolo, hanno risentito un pregiudizio in esito alle procedure di mobilità indette per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.
Anche quest’anno i professionisti dello Studio sono a disposizione per assistere le seguenti categorie di soggetti aspiranti alla mobilità:
- Titolare dei benefici di cui alla legge 104/92 che intenda fare valere la precedenza in fase di mobilità interprovinciale, quale “referente unico” del soggetto portatore di handicap grave.
In particolare, il sistema delle precedenze individuato dall’art. 13 del CCNI 2016/2018, che ha vigenza estesa al triennio 2019/2022, si pone in violazione dei principi sanciti dall’art. 601 del decreto legislativo 294/1997 nonchè dall’art. 33, co. 3 e 5, della legge n. 104/92 che riconoscono il diritto del lavoratore che assiste un portatore di handicap grave a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, disposizioni che comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità. - Soggetto che ha prestato servizio preruolo nelle scuole paritarie. Ed infatti, la tabella allegata al n. 2 al CCNI 2017/2018 ai fini della valutazione dei titoli per i trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo, ha stabilito l’attribuzione di 6 punti per la mobilità volontaria e di 3 punti per la mobilità d’ufficio, limitatamente al servizio prestato nelle scuole statali, parificate o pareggiate, escludendo quindi, la valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie.
- Personale che ha prestato servizio in scuola paritaria, che subisce il dimezzamento del punteggio ai fini della mobilità.
- Personale con figli minori dei 3 anni che ha richiesto l’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis del D.Lgs. 151/01 presso una sede di servizio ubicata nella medesima provincia dove il coniuge e genitore del minore svolge l’attività lavorativa.
Per maggiori informazioni, è possibile contattare il nostro Studio.