La Corte d’Appello di Palermo con sentenza n. 53/2025 ha parzialmente accolto il ricorso del Comune, difeso dall’Avv. Massimo Barrile, co-founder dello Studio BC & Partners, rigettando la richiesta di risarcimento danni avanzata dai dipendenti, confermando, tuttavia, l’illegittimità della reiterazione dei contratti a termine.
Il caso e la sentenza di primo grado
Il Tribunale di Termini Imerese, aveva riconosciuto l’illegittimità della reiterazione dei contratti a termine stipulati tra un Comune ed alcuni lavoratori, inizialmente assunti con contratti a termine sin dal 2002 e successivamente stabilizzati nel 2020.
Il Tribunale aveva stabilito un risarcimento pari a dodici mensilità per ciascuno di essi, rigettando la richiesta di conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il ricorso in appello
Il Comune, con il patrocinio dell’Avv. Massimo Barrile, ha impugnato la decisione, sollevando tre motivi principali:
- Decadenza dell’azione ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2015 e dell’art. 32 della L. 183/2010.
- Mancanza di interesse ad agire, in quanto i lavoratori erano già stati stabilizzati nel 2020.
- Erronea concessione del risarcimento del danno, considerando la legittimità della reiterazione dei contratti sulla base della legislazione regionale e la successiva stabilizzazione.
La decisione della Corte d’Appello
La Corte di Appello di Palermo ha accolto parzialmente il ricorso del Comune, confermando l’illegittimità della reiterazione dei contratti a termine, ma rigettando la richiesta di risarcimento.
Secondo la Corte, la reiterazione dei contratti a termine aveva in effetti superato i limiti di legge, violando i principi sanciti dalla direttiva europea 1999/70/CE.
Tuttavia, pur riconoscendo l’abuso, la Corte ha ritenuto che la successiva stabilizzazione dei lavoratori ha avuto un effetto pienamente riparatorio del danno lamentato.
Va sottolineato che la giurisprudenza ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno anche in presenza di una stabilizzazione successiva, qualora questa non sia stata immediata o abbia comportato una perdita economica per il lavoratore. Il risarcimento, infatti, è previsto come sanzione per il datore di lavoro che ha reiterato contratti a termine in modo illegittimo, indipendentemente dall’esito successivo della carriera lavorativa del dipendente.
Nel caso di specie, invece, la stabilizzazione era avvenuta senza una selezione concorsuale, ma attraverso un processo straordinario riservato ai lavoratori già in servizio, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017 (cd Decreto Madia). La stabilizzazione è infatti qualificata come misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso.
Pertanto, la Corte ha escluso il diritto al risarcimento del danno, in quanto la stabilizzazione aveva sanato l’illegittimità della reiterazione dei contratti.
L’impatto della sentenza.
La sentenza della Corte d’Appello di Palermo fornisce un importante chiarimento sui limiti della reiterazione dei contratti a termine e sulle conseguenze giuridiche della stabilizzazione. In particolare, il principio che emerge è che la stabilizzazione dei lavoratori, se avvenuta senza concorso ma con una procedura riservata (da cui l’evidente volontà di “riparare al danno”) può avere un effetto riparatorio, escludendo il diritto al risarcimento (salvo il risarcimento di danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall’immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l’onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore).