Con l’ordinanza n. 1633/2024, pubblicata l’11.06.2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di ricostruzione della carriera del personale della scuola e blocco delle progressioni stipendiali.
Blocco progressioni: contesto normativo.
In generale, la disciplina normativa che ha sancito il blocco delle progressioni di carriera e degli incrementi economici per il personale della scuola ha avuto origine con una serie di provvedimenti mirati al contenimento della spesa pubblica.
Ecco una panoramica delle principali disposizioni:
- Decreto-Legge n. 78 del 2010 (convertito in Legge n. 122 del 2010): conosciuto come “Manovra correttiva 2010”, ha introdotto diverse misure per il controllo della spesa pubblica, tra cui il blocco delle progressioni di carriera economica dei dipendenti pubblici. Il comma 23 dell’art. 9 ha stabilito che per il personale della scuola (docente e A.T.A.), gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013: ha esteso le misure di contenimento della spesa pubblica prevedendo, all’art. 1, comma 1, lettera b, il blocco delle progressioni economiche del personale della scuola anche per il 2013.
Blocco progressioni: contributo giurisprudenziale
La giurisprudenza ha svolto un importante ruolo nell’interpretare queste disposizioni sul blocco delle progressioni. La Corte di Cassazione, nelle sue decisioni, ha spesso sottolineato la necessità di distinguere tra:
- Progressioni economiche: la normativa blocca gli incrementi retributivi legati alle progressioni di carriera per specifici periodi;
- Progressioni giuridiche: la progressione di carriera dal punto di vista giuridico, cioè il riconoscimento dell’anzianità di servizio e l’avanzamento di livello, non dovrebbe essere impedita dalle misure di contenimento economico.
In sostanza, le misure di blocco economico delle progressioni non dovrebbero precludere il riconoscimento giuridico delle progressioni di carriera.
Blocco progressioni: la decisione della Cassazione
La vicenda oggetto dell’ordinanza in commento nasce quando una docente ha chiesto il riconoscimento del servizio prestato all’estero, durante gli anni 2013 e 2014, ai fini della ricostruzione della sua carriera.
Nel giudizio di legittimità promosso dal Ministero dell’Istruzione, l’amministrazione scolastica ha sostenuto che, per l’anno 2013, non potesse avvenire alcun riconoscimento, essendo vigente il blocco delle progressioni per tutto il personale della scuola, e quindi, della valutazione dell’anzianità di servizio ai fini degli scatti stipendiali.
La Cassazione ha, tuttavia, rigettato il ricorso del Ministero ed offerto una lettura differente della normativa sul blocco delle progressioni.
La Corte ha infatti affermando che il blocco economico delle progressioni, imposto al personale della scuola con le richiamate disposizioni di legge e previsto anche per il 2013, non implica affatto un blocco delle progressioni di carriera dal punto di vista giuridico. Questo significa che il personale della scuola ha diritto al riconoscimento dell’anzianità di servizio, anche se non gli sono corrisposti incrementi stipendiali per quell’anno.
Ciò, sulla base del fatto che le disposizioni che hanno imposto il blocco delle progressioni costituiscono norme eccezionali, come tali di stretta interpretazione (art. 14 disp. prel. codice civile), comunque legate all’esigenza di contenimento della spesa pubblica.
La Cassazione ha quindi distinto tra effetti economici (bloccati) e progressioni di carriera (non bloccate). Il blocco economico, secondo la Corte, non deve estendersi a tal punto da negare il riconoscimento giuridico delle fasce stipendiali superiori al personale della scuola.
Blocco progressioni: conclusioni.
La sentenza ha, evidentemente, importanti implicazioni per la corretta interpretazione delle norme sul blocco delle progressioni del personale della scuola:
- distinzione tra progressione giuridica ed economica: la progressione di carriera giuridica non deve essere confusa con gli effetti economici della stessa; il blocco economico è un’eccezione per contenere la spesa pubblica, ma non deve ostacolare il riconoscimento del servizio ai fini della carriera;
- continuità del servizio: anche durante gli anni in cui gli incrementi economici sono bloccati, il servizio prestato dal personale della scuola deve essere riconosciuto per il futuro avanzamento di carriera.
In sintesi, l’ordinanza sottolinea che le misure di contenimento della spesa pubblica devono essere interpretate restrittivamente e non devono penalizzare eccessivamente, oltre alla loro funzione, il personale della scuola dal punto di vista della loro progressione di carriera giuridica.