La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1320 del 20 gennaio 2025, ha deciso su una controversia riguardante il licenziamento di un dirigente, affermandone la illegittimità per violazione delle garanzie procedurali previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, ma ha tuttavia escluso la possibilità di reintegra nel posto di lavoro.
Il Caso
Un dirigente, che ricopriva il ruolo di direttore generale dal 2015 subiva un licenziamento per giusta causa nel 2018. Impugnato il licenziamento, sostenendo che fosse illegittimo, chiedeva la reintegra nel posto di lavoro ed il risarcimento dei danni subiti.
I giudici di merito, pur riconoscendo illegittimo il licenziamento, condannavano il datore di lavoro al pagamento di una indennità sostitutiva del preavviso, negando invece la reintegra.
La Decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha confermato le pronunce di merito, sottolineando due aspetti chiave:
- violazione del diritto di difesa: il licenziamento è stato dichiarato illegittimo perché il dirigente non era stato ascoltato in sede disciplinare, nonostante ne avesse fatto richiesta. Tale omissione costituisce una violazione dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970), che prevede il diritto del dipendente di essere sentito prima dell’irrogazione di una sanzione disciplinare.Si tratta di un diritto, ribadisce la Corte, espressione di un principio di garanzia fondamentale, a tutela di tutte le ipotesi di licenziamento disciplinare, che trova applicazione anche nell’ipotesi di licenziamento di un dirigente (conf. Cass. S.U. n. n. 7880/2007; Cass. n. 2553/2015, n. 2365/2020, n. 269/2024).
- esclusa la reintegra: nonostante l’illegittimità del licenziamento, la Cassazione ha stabilito che la tutela prevista per il dirigente fosse solo di tipo risarcitorio, in base al Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) di categoria.Secondo la Corte, la violazione di dette garanzie dà luogo alla sola applicazione delle conseguenze stabilite nel contratto e, pertanto, la reintegra è possibile solo se espressamente prevista.
In mancanza di tale previsione, l’illegittimità del licenziamento di un dirigente comporta il solo diritto alla tutela obbligatoria (Cass. n. 24246/2007; conf. Cass. n. 19554/2016).
La sentenza ribadisce, quindi, un principio consolidato: anche i dirigenti godono delle garanzie procedurali previste dallo Statuto dei Lavoratori in caso di licenziamento disciplinare, ma la loro posizione particolare non comporta automaticamente il diritto alla reintegra.