Gestione separata: se l’attività è svolta in via abituale il reddito non rileva

Pubblico impiego

24 Giugno 2024 StudioLegale
La Cassazione (sez. lav., 19.06.2024, n. 16925) torna sul tema dell’iscrizione dei professionisti alla Gestione Separata, chiarendo che la soglia reddituale dei 5.000 euro costituisce un indice presuntivo ma, nel caso di abitualità dell’attività professionale, non costituisce da solo un requisito di iscrizione.

Gestione separata: contesto normativo

La Gestione Separata è un fondo pensionistico italiano, istituito con la Legge 8 agosto 1995, n. 335, destinato a quei lavoratori che non hanno altre forme di previdenza obbligatoria.

La Gestione Separata è gestita dall’INPS e riguarda diverse categorie di lavoratori, tra cui:

  • Collaboratori coordinati e continuativi: lavoratori autonomi che operano in modo continuativo per uno o più committenti;
  • Professionisti senza cassa: professionisti che esercitano attività per le quali non esiste una cassa previdenziale specifica;
  • Altri lavoratori atipici: lavoratori che non rientrano nelle categorie tradizionali di dipendenti o lavoratori autonomi con cassa previdenziale.

L’iscrizione alla Gestione Separata è prevista nei confronti di coloro che:

  • svolgono una delle attività citate in modo prevalente, ma non necessariamente esclusivo;
  • pur svolgendo attività in maniera occasionale, percepiscono un reddito superiore ai 5.000 euro.

Gestione separata: liberi professionisti e soglia reddituale

La Suprema Corte ha chiarito che la produzione di un reddito annuo inferiore a Euro 5.000,00 non vale, di per sé, ad escludere il libero professionista dall’iscrizione alla Gestione Separata.

La obbligatorietà dell’iscrizione alla Gestione Separata per un professionista iscritto ad un albo dipende dall’esercizio abituale, anche se non esclusivo, della professione. Questa attività deve produrre un reddito non soggetto a contribuzione da parte della cassa di riferimento del professionista.

Quindi, mentre la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo “occasionale” possa essere soggetta all’iscrizione presso la Gestione Separata, tale soglia resta invece irrilevante qualora l’attività lavorativa sia svolta con i caratteri dell’abitualità.

Riassumendo:

  • Reddito superiore a 5.000 euro: è rilevante per determinare se un’attività di lavoro autonomo occasionale deve essere iscritta alla Gestione separata;
  • Attività abituale: l’importo del reddito è irrilevante per l’obbligo di iscrizione. L’abitualità deve essere valutata sulla base della scelta del professionista di esercitare la propria attività in modo abituale, non come conseguenza successiva basata sul reddito effettivamente prodotto.

Gestione separata: la decisione

La Corte di Cassazione ha quindi ritenuto che l’iscrizione alla Gestione Separata è obbligatoria per i professionisti, indipendentemente dal reddito, purché l’attività sia abituale.

Il reddito inferiore a 5.000 euro può essere considerato solo come indizio per valutare la non abitualità dell’attività, ma non come criterio esclusivo.