Docenti precari: le ferie non godute vanno pagate

Pubblico impiego

22 Maggio 2024 StudioLegale

La Suprema Corte chiarisce i diritti dei docenti a termine in merito alle ferie non godute e all’indennità sostitutiva.

L’ordinanza della Corte di Cassazione, sez. lav. n. 13440 del 15.05.2024, affronta la questione del diritto dei docenti precari a godere delle ferie e, in caso di mancato godimento, a ricevere la relativa indennità sostitutiva.

Due docenti precari avevano lavorato durante l’anno scolastico 2012/2013. Al termine del contratto, non avevano potuto godere di tutte le ferie maturate ed avevano quindi richiesto il pagamento di un’indennità sostitutiva, ma la loro richiesta era stata respinta.

Docenti precari e ferie: quadro normativo.

L’ordinanza si articola in due parti principali:

Nella prima parte, la Corte ripercorre l’evoluzione normativa in materia di ferie dei docenti precari, soffermandosi in particolare sulle disposizioni contenute nel CCNL Scuola 2006/2009, nel D.L. n. 95/2012 e nella legge n. 228/2012.

La Cassazione rileva che la normativa contrattuale previgente (art. 19 CCNL Scuola 2006/2009) non obbligava i docenti precari a fruire delle ferie durante l’anno scolastico. Pertanto, se non avevano potuto goderle per motivi non imputabili a loro, avevano diritto al pagamento di un’indennità sostitutiva.

La Corte evidenzia inoltre che solamente con la legge n. 228 del 2012 (art. 1 commi da 54 a 56) è stata introdotta una disciplina speciale per le ferie dei docenti precari, che prevede la possibilità di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni e la monetizzazione delle ferie non godute solo per il periodo eccedente quello di sospensione delle lezioni.

Docenti precari e ferie: diritto alla monetizzazione.

Nella seconda parte, la Corte affronta la questione specifica oggetto del ricorso, ossia il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute da parte dei docenti precari.

La Corte richiama la giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di diritto alle ferie, secondo la quale il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore del suo diritto alle ferie e della possibilità di perderle se non le fruisce. Se il datore di lavoro non adempie a questo obbligo, il lavoratore ha diritto all’indennità sostitutiva anche per le ferie non richieste.

Conclusioni:

La Corte ha quindi stabilito che:

  • I docenti precari non sono obbligati a fruire delle ferie durante l’anno scolastico. A differenza dei docenti a tempo indeterminato, i quali possono essere obbligati a fruire delle ferie d’ufficio, i docenti precari hanno la facoltà di decidere liberamente quando godere delle proprie ferie.
  • Le ferie non godute dai docenti precari possono essere monetizzate alla cessazione del contratto. Ciò significa che, al termine del loro rapporto di lavoro, i docenti precari hanno diritto a ricevere una indennità per le ferie che non hanno goduto.
  • Il datore di lavoro è tenuto a informare i docenti precari del loro diritto alle ferie e della possibilità di perderle se non fruite. La scuola ha l’obbligo di comunicare ai docenti precari le modalità e i tempi per la fruizione delle ferie, nonché le conseguenze del mancato godimento delle stesse.
  • Se il datore di lavoro non adempie all’obbligo di informazione, i docenti precari ha diritto all’indennità sostitutiva anche per le ferie non richieste. In caso di mancata comunicazione da parte della scuola, i docenti precari hanno diritto a ricevere il compenso economico per tutte le ferie maturate e non godute, indipendentemente dal fatto che le abbiano o meno richieste.

Considerazioni:

La sentenza rappresenta un importante punto di riferimento per la tutela dei diritti dei docenti precari in materia di ferie. Essa chiarisce che i docenti precari non sono tenuti a fruire delle ferie durante l’anno scolastico e che, in caso di mancato godimento, hanno diritto a ricevere la relativa indennità sostitutiva, a condizione che il datore di lavoro abbia adempiuto all’obbligo di informazione.

È tuttavia importante sottolineare che la sentenza si riferisce a un caso specifico e che la sua portata potrebbe essere soggetta a variazioni in base alle circostanze concrete di ogni singolo caso.