Con l’ordinanza del 12 aprile 2024, n. 9984, la Cassazione conferma il diritto degli educatori alla “carta docente”.
La “Carta del docente”
L’articolo 1 della legge n. 107 del 2015, ha introdotto una “carta elettronica” per sostenere l’aggiornamento e la formazione continua dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado. La Carta è stata istituita con l’obiettivo di valorizzare le competenze professionali dei docenti e promuovere un costante miglioramento nell’ambito dell’insegnamento e dell’educazione
Si tratta di un contributo economico annuo, del valore di € 500,00, destinata ai docenti per l’acquisto di materiale didattico, libri, corsi di formazione e altro ancora. Il finanziamento viene erogato attraverso una piattaforma online gestita dal Ministero dell’Istruzione, dove i docenti possono registrarsi e utilizzare il saldo disponibile per effettuare gli acquisti previsti.
Le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta sono state stabilite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2015.
Gli educatori e la “funzione docente”
Nella ordinanza in commento la Cassazione ha richiamato un proprio precedente (Cassazione n. 32104/2022), confermando che il beneficio economico è destinato anche al personale educativo.
Infatti, sebbene la normativa di settore impiega letteralmente il termine “docente”, non si può escludere che gli educatori non possano beneficiare delle stesse disposizioni.
L’art. 395 del decreto legislativo n. 297 del 1994 (Testo Unico Pubblica Istruzione) chiarisce che la “funzione docente” è fondamentale per trasmettere cultura, contribuire allo sviluppo degli studenti e alla loro formazione umana e critica. Pertanto, sia gli insegnanti sia coloro che svolgono ruoli educativi esplicano la medesima funzione.
Il fatto che il successivo art. 398 operi una distinzione tra personale docente ed educativo non contraddice questa tesi. Infatti, al comma 2 dello stesso articolo è stabilito che al personale educativo si applicano le disposizioni riguardanti lo status giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari.
È quindi prevista una equiparazione, ai fini giuridici ed economici, tra il personale educativo e il personale docente elementare, tenuto conto della complementarità dei reciproci ruoli.
Gli educatori e la contrattazione collettiva.
L’assimilabilità degli educatori ai docenti è confermata anche dalla contrattazione collettiva.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del Comparto Scuola 2016-2018 include il personale educativo nella “area professionale dei docenti”, come stabilito dall’articolo 25. Questo comprende infatti insegnanti di diverse scuole e istituzioni educative, come scuole primarie e secondarie, nonché il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili.
L’articolo 127 del CCNL descrive il profilo professionale del personale educativo, evidenziando competenze psicopedagogiche e il primario ruolo nel processo di formazione e di educazione degli studenti. Questo include anche la partecipazione alla vita scolastica degli studenti, garantendo un ambiente di apprendimento positivo e stimolante.
In particolare, il secondo comma, sottolinea che il personale educativo, all’interno dell’area della funzione docente, è coinvolto nel processo di formazione e di educazione, collaborando a stretto contatto con i docenti. Questo significa che agli educatori spetta il compito di completare l’istruzione impartita dai docenti, fornendo agli studenti un’educazione più ampia e approfondita.
Infine, l’articolo 128 del CCNL sottolinea che l’attività educativa mira a promuovere la crescita umana, civile e culturale degli studenti, anche mediante l’organizzazione di attività extracurriculari, e facilitare la socializzazione e l’organizzazione delle attività scolastiche e ricreative.
In sostanza, il personale educativo, pur svolgendo un ruolo diverso da quello dei docenti in termini di insegnamento, contribuisce comunque alla formazione e all’istruzione degli studenti.
Gli educatori e la formazione
Al pari del personale docente, anche per gli educatori sussiste l’obbligo formativo.
Infatti, l’articolo 129 del CCNL stabilisce che il personale educativo partecipa a iniziative di formazione e aggiornamento, evidenziando così il legame tra queste iniziative e i compiti istituzionali assegnati.
Considerando che lo scopo della Carta è, come detto, sostenere l’aggiornamento e la formazione continua dei docenti, non sarebbe quindi giustificata una differenza di trattamento tra le due figure professionali, poiché entrambe sono soggette a specifici obblighi formativi.
Conclusione e decisione
La Cassazione ha quindi affermato che la Carta docente, del valore di € 500 all’anno, deve essere attribuita al personale docente in generale, compresi gli educatori.