Con ordinanza cautelare del 23 maggio 2022, il Tribunale del lavoro di Palermo ha accolto il reclamo di una dipendente a tempo determinato dell’ASP, assistita dagli Avvocati Massimo Barrile e Luciano Romeo, estromessa dalle procedure di stabilizzazione a tempo indeterminato indette dall’Azienda, riconoscendo il suo diritto alla partecipazione alle procedure.
L’esclusione era stata giustificata dall’Azienda sanitaria, sulla scorta della relazione della società gestrice la procedura informatizzata, dal fatto che le domande di partecipazione alla procedura (per due distinti profili) erano state cancellate dalla piattaforma informatica di gestione della procedura.
Il Tribunale ha ritenuto irrilevante ai fini probatori la relazione della società informatica, secondo la quale non vi sarebbero state anomalie nel sistema di gestione e che, pertanto, la cancellazione fosse dipesa unicamente dalla ricorrente, in quanto trattasi di atto proveniente da un soggetto portatore di un interesse “indiretto” ad escludere anomalie strutturali e/o difetti di funzionamento del sistema informatico messo a disposizione della stazione appaltante.
Al contrario, nella specie va applicato il principio secondo cui tutte le istanze concorsuali, anche quelle di cancellazione della domanda di partecipazione, debbono esser archiviate secondo le previsioni contenute nei DD.PP.CC.MM. 03.12.2013 e 13.11.2014, sulla conservazione dei documenti informatici.
Non essendo stata data prova di ciò, l’Azienda sanitaria è stata condannata a riammettere la ricorrente nella procedura di stabilizzazione.