Con ordinanza del 19.07.2021, il Tribunale di Trapani, in funzione di Giudice del lavoro, sul solco dell’insegnamento della Suprema Corte (Cass sez VI Ord. 25.05.2015, n. 10697), ha declinato la propria competenza nell’ambito di una controversia relativa alla mancata immissione in ruolo del personale docente.
Aderendo all’eccezione sollevata dalla docente controinteressata – assistita dallo Studio legale – il Tribunale ha ritenuto che, “nel caso di mancata presa di servizio, è competente il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio dove il ricorrente chiede di essere assunto, dovendosi stabilire agli effetti dell’art. 413, comma 5, c.p.c. un’equiparazione tra la sede del rapporto di lavoro già costituito e la sede del rapporto di lavoro virtuale“.