Per mobilità interprovinciale docenti si fa riferimento al trasferimento dell’insegnante da una sede ad un’altra oppure al cambio di ruolo/cattedra.
Tipologie di mobilità interprovinciale docenti
La mobilità interprovinciale docenti può essere di tipo territoriale o professionale.
- Mobilità territoriale: trasferimento da un luogo lavorativo ad un altro. Si divide in tre sottocategorie:
- provinciale: lo spostamento avviene da un comune all’altro;
- interprovinciale: lo spostamento avviene da una provincia all’altra;
- interregionale: tra regioni diverse.
- Mobilità professionale può consistere in:
- cambio di cattedra: il trasferimento ha ad oggetto la materia insegnata, ad esempio prima si insegnava storia, a seguito del cambio, geografia;
- cambio di grado di istruzione: si passerà dall’insegnare alle scuole medie alle scuole superiori.
Procedura di mobilità interprovinciale docenti: come si attiva
Ogni anno il MIUR pubblica un bando per la richiesta di mobilità, indicando i posti disponibili.
Per parteciparvi bisogna presentare una apposita domanda attraverso il portale del MIUR istanze online. Per compilarla è necessario essere registrati e possedere lo SPID. Infine, è importante precisare che possono fare domanda di mobilità solo i docenti di ruolo, chi possiede un contratto precario o a tempo determinato non può richiedere alcun trasferimento.
Mobilità interprovinciale docenti in caso di presenza di parente disabile
Il Tribunale di Palermo, sezione lavoro, con sentenza n. 731/2021 del 23/02/2021, è nuovamente intervenuto in materia di mobilità “interprovinciale” del personale scolastico, statuendo il diritto di precedenza ex L. 104/1992 del docente che assiste il genitore o l’avo disabile in situazione di gravità. Questa precedenza era stata illegittimamente esclusa dall’art. 13 del CCNI sulla mobilità, che si pone, pertanto, in violazione dell’art. 601 D.lgs. 297/1994, disciplina speciale del settore scolastico, portatrice di valori di rilievo costituzionale.
Il Tribunale ha, altresì, ritenuto l’illegittimità del CCNI sulla mobilità nella parte in cui stabilisce l’accantonamento di posti da destinare alle immissioni in ruolo (50%), riservando la restante parte (50%) alle operazioni di mobilità, ponendosi in contrasto con l’art. 470, comma 1, D.lgs. 297/1994, secondo cui le immissioni in ruolo debbono essere effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale, in ciascun anno scolastico.