Anche nella c.d. “fase due”
prosegue l’attività dello Studio BCM di illustrare
la normativa emergenziale più rilevante in tema di rapporti di lavoro, da
ultimo contenuta nel Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto
rilancio).
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Dopo aver parlato di ammortizzatori sociali e di indennità, ci soffermiamo sui congedi e permessi previsti per i lavoratori.
Il decreto, in sostanza, modifica il precedente quadro normativo estendendo le misure già previste nel c.d. cura Italia.
L’art. 72, infatti, nel modificare l’art. 24 del decreto “cura Italia”, proroga fino al 31 luglio 2020 i congedi “speciali” previsti per i lavoratori genitori del settore privato con figli fino a 12 anni di età ovvero per i genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età (purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale).
Il periodo di congedo, fruibile per un massimo 30 giorni (continuativi o frazionati) con diritto al 50% della retribuzione, è coperto da contribuzione figurativa.
Ulteriore novità, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16 (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o che non vi sia altro genitore non lavoratore), è il diritto di astensione dal lavoro per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Le superiori previsioni devono ritenersi applicabili anche ai dipendenti pubblici, in considerazione che l’art. 25 del decreto “cura Italia” fa riferimento alle disposizioni di cui all’art. 24 (da ultimo modificato dal richiamato art. 72 del decreto “rilancio”).
L’art. 73, invece, estende di ulteriori 12 giorni i permessi retribuiti ex legge n. 104/92, sia per i lavoratori disabili che per coloro che assistono un figlio o un familiare disabile, che saranno fruibili nei mesi di maggio e giugno 2020 (a cui andranno sommati gli ordinari 3 giorni mensili, per un totale di n. 18 giorni su due mesi).
L’art. 74 prolunga poi, fino al 31 luglio 2020, per i lavoratori dipendenti sia pubblici che privati, in condizione di disabilità grave ovvero a rischio per immunodepressione o patologie oncologiche/terapie salvavita, l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero.
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Nei giorni successivi, si procederà ad illustrare le ulteriori novità.