La normativa d’urgenza per fronteggiare l’epidemia COVID-19, da ultimo contenuta nel Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia),avrà un forte impatto sul sistema delle relazioni industriali e sui rapporti di lavoro.
Lo Studio BCM intende offrire il proprio contributo, illustrando le principali misure adottate a sostegno di lavoratori ed imprese.
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Dopo aver parlato di ammortizzatori sociali, indennità e congedi, oggi concludiamo con il tema dei licenziamenti.
L’articolo 46 ha infatti previsto, per il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto (17.03.2020), il divieto per i datori di lavoro:
a) di avviare nuove le procedure di licenziamento collettivo ai sensi della legge n. 223/91. Le procedure eventualmente avviate dopo il 23.02.2020, restano invece sospese per il medesimo periodo;
b) di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, a prescindere dal numero dei lavoratori dipendenti.
Restano, invece, possibili i licenziamenti disciplinari (per giusta causa o giustificato motivo soggettivo), nonché le ipotesi di recesso ex art. 2118 c.c. per i contratti a tempo determinato (se sussiste giusta causa) e per i contratti di apprendistato (alla fine del periodo di apprendistato) e quelle ex art. 2096 c.c. per mancato superamento del periodo di prova.