Decreto Legge “Cura Italia”: schede di sintesi (parte I)

Diritto del lavoro e dell'impresa

22 Marzo 2020 StudioLegale

La normativa d’urgenza per fronteggiare l’epidemia COVID-19, da ultimo contenuta nel Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia),avrà un forte impatto sul sistema delle relazioni industriali e sui rapporti di lavoro.

Lo Studio BCM intende offrire il proprio contributo illustrando, anche nei prossimi giorni, le principali misure adottate a sostegno di lavoratori ed imprese.

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Quest’oggi affrontiamo il tema degli ammortizzatori sociali per le imprese.

L’articolo 19 contiene alcune disposizioni eccezionali in materia di accesso alla Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per quelle imprese che, per colpa dell’epidemia, hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa.

A tal fine, è stata prevista una causale specifica (COVID-19), che si aggiunge a quelle ordinariamente previste dal d.lgs. n. 148/2015.

Per poterne beneficiare è stata introdotta una procedura semplificata per cui il datore di lavoro è dispensato dall’osservanza dei termini del procedimento ordinario, fermo restando le fasi di informazione, consultazione e esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti normalmente previsti per l’accesso al beneficio (situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, ovvero, situazioni temporanee di mercato)

La misura è rivolta a:
– datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO;
– datori di lavoro iscritti al FIS con più di 5 dipendenti;
– datori di lavoro iscritti ai Fondi di solidarietà bilaterali o alternativi.

Gli articoli 20 e 21 consentono alle aziende che, al 23.02.2020, stiano già beneficiando della Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) o degli assegni del Fondo di Integrazione Salariale (FIS), di cessare i suddetti benefici per fare domanda di accesso alla CIGO COVID-19.

L’articolo 22 introduce una Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) per estendere la platea dei beneficiari degli ammortizzatori sociali.

La CIGD si applicherà a tutti i datori di lavoro del settore privato, inclusi agricoli e del terzo settore (ad esclusione dei lavoratori domestici) indipendentemente dal numero dipendenti, purché appunto non rientrino nel campo di applicazione degli altri ammortizzatori sociali.

Le domande dovranno essere presentate alle singole Regioni che, previo accordo con le Organizzazioni Sindacali, salvo per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti per cui l’accordo non è richiesto, provvederanno, secondo l’ordine cronologico di presentazione, a riconoscere il beneficio con apposito decreto.

Il decreto sarà quindi trasmesso, entro quarantotto ore dall’adozione, all’INPS che si occuperà direttamente dell’erogazione dei trattamenti salariali.

La misura potrà essere richiesta per un massimo di nove settimane e per i lavoratori sarà riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, il trattamento CIGS è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

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Nei prossimi giorni procederemo ad illustrare le ulteriori novità normative.