Si parla di progressioni orizzontali università quando lo strumento della progressione economica orizzontale si appresta nell’ambito dell’università.
Progressione economica orizzontale: di cosa si tratta
La c.d. progressione economica orizzontale è uno strumento apprestato dalle pubbliche amministrazioni per incentivare il personale ad un continuo miglioramento e ad una maggiore proficuità in ambito lavorativo.
Essa consiste nell’avanzamento da una categoria economica quella successiva (ad esempio da C1 a C2), con corrispondente aumento della retribuzione, a parità di prestazioni lavorative.
La progressione trova disciplina nei contratti collettivi, nazionali ed integrativi, di ciascun comparto.
Progressioni orizzontali università: norme che la disciplinano
Ciascun contratto collettivo di comparto prevede delle norme specifiche che disciplinano le progressioni economiche.
Nel comparto universitario, le progressioni economiche orizzontali sono invece disciplinate dall’art. 79 del CCNL università, il quale statuisce al comma 1: “all’interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l’attribuzione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successive posizioni economiche”.
Il secondo comma del CCNL università prevede poi che i passaggi a posizione economica superiore avvengono tramite meccanismi selettivi che vengono indetti annualmente, “con decorrenza fissa dal primo gennaio”.
Può partecipare chiunque purché abbia maturato due anni di servizio effettivo nella posizione economica immediatamente inferiore.
Progressioni orizzontali università: decorrenza dell’aumento
Con la sentenza n. 3964/2019 dell’8 novembre 2019, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, ha integralmente accolto il ricorso di alcuni lavoratori dipendenti del comparto Università, assistiti dallo Studio Legale BC&Partners.
I ricorrenti, vincitori di una progressione economica orizzontale, impugnavano gli atti con cui il datore di lavoro aveva riconosciuto loro la decorrenza della nuova posizione stipendiale a partire dall’anno di conclusione della procedura.
Al contrario, proprio sulla base dell’interpretazione letterale della contrattazione collettiva e tenuto anche conto che la selezione avviene in relazione alla valutazione dei dipendenti ottenuta nel biennio antecedente l’anno di attivazione della progressione, il Tribunale ha ritenuto che l’anno a partire dal quale decorrono i benefici della progressione è quello di indizione della procedura
Pertanto, in accoglimento del ricorso, il Giudice ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti alla progressione economica con effetto “anticipato”, con contestuale condanna del datore di lavoro alla corresponsione in loro favore dei relativi arretrati.