L’impugnazione cautelare del trasferimento e la decadenza ex L. 604/1966 all’esame della Corte Costituzionale

Diritto del lavoro e dell'impresa

21 Maggio 2019 StudioLegale


Il Tribunale del Lavoro di Catania, con ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale dello scorso 17.05.2019, ha ritenuto “non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma secondo, l. 604/1966 nella parte in cui esso non prevede che “l’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni”, oltre che dagli adempimenti ivi indicati, anche “dal deposito del ricorso cautelare ex artt. 669 bis, 669 ter, 700 c.p.c.”.

La questione è stata sollevata d’ufficio nel corso di un giudizio cautelare, ex art. 700 c.p.c. “ante causam”, avente a oggetto l’impugnazione di un trasferimento, avverso il quale il lavoratore ha del tutto omesso di esercitare l’azione di merito ex art. 414 c.p.c., secondo quanto prescritto dall’art. 6, comma 2, L. 604/1966 per come modificato dall’art. 32 della L. 183/2010.

La società resistente, costituendosi nel giudizio cautelare, ha eccepito la carenza di fumus dell’azione cautelare avversaria, sollevando, tra l’altro, eccezione di decadenza, ai sensi della citata norma di legge, sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, secondo cui “la proposizione di un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., non è idoneo a mantenere l’efficacia dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento effettuata ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 2, (come novellata dalla L. n. 183 del 2010, art. 32) essendo necessaria la proposizione di un giudizio ordinario, ossia di un ricorso ex art. 414 c.p.c., nell’ambito del quale eventualmente – proporre una istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.” (ex plurimis e da ultimo: Cass. Civ. sez. lav. n. 31647 del 6.12.2018)“.

Il giudice monocratico etneo dubita della legittimità costituzionale della norma di legge sopra indicata, ritenendola in contrasto con gli artt. 3, 24, 111, 117 primo comma della Costituzione in relazione all’art. 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, laddove, non equiparando, ai fini impeditivi della decadenza, il ricorso ex art. 700 c.p.c. al ricorso di merito ex art. 414 c,p.c., risulterebbe “eccessivamente severa, perché definitivamente preclusiva del diritto di difesa, e ingiustificatamente sbilanciata in favore della parte datoriale”.

Secondo l’attuale è univoco orientamento della Suprema Corte, invece, ratio della norma è garantire certezza e stabilità dei rapporti giuridici “in quei casi in cui il decorso del tempo poteva incidere profondamente sulle conseguenze economiche sopportate dalle imprese ed un intervento giudiziale poteva sconvolgere un assetto organizzativo ormai stabilizzato, ratio che risulterebbe frustrata ove … si consentisse di interrompere sine die (rectius fino al termine di prescrizione quinquennale del diritto) ogni termine di decadenza per l’impugnazione del licenziamento”(Cass. 31647/2018 cit.).