La c.d. progressione economica orizzontale è quello strumento apprestato dalle pubbliche amministrazioni per incentivare il personale ad un continuo miglioramento e ad una maggiore proficuità in ambito lavorativo.
Progressione economica orizzontale: in cosa consiste
la progressione economica orizzontale consiste nell’avanzamento da una categoria economica quella successiva (ad esempio da C1 a C2), con corrispondente aumento della retribuzione, a parità di prestazioni lavorative.
La progressione trova disciplina nei contratti collettivi, nazionali ed integrativi, di ciascun comparto.
Progressione economica orizzontale: può essere automatica
La progressione economica orizzontale viene attribuita sulla base di procedure selettive, avendo quale finalità quella di premiare i dipendenti più meritevoli.
La selezione, normalmente senza sottoposizione di prove, è finalizzata alla valutazione del curriculum del dipendente, unitamente alle valutazioni sulla performance ottenuta negli anni precedenti.
L’avvio della procedura è stabilito in sede di contrattazione integrativa, in quanto l’incremento stipendiale è a carico dello specifico fondo.
In buona sostanza, le progressioni economiche orizzontali sono attribuite:
- nel limite delle risorse effettivamente disponibili;
- in modo selettivo ad una quota parziale di dipendenti;
- in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dalla metodologia di valutazione vigente.
Progressione economica orizzontale: si applica solo al personale a tempo indeterminato
I contratti collettivi prevedono generalmente che ai dipendenti con contratti a tempo determinato si applica, salvo specifiche, espresse deroghe, lo stesso trattamento economico e normativo applicato ai dipendenti a tempo indeterminato.
Conseguentemente, anche i dipendenti a tempo determinato potranno partecipare alle progressioni orizzontali indette dalle singole amministrazioni.
Accade, spesso, tuttavia, che le amministrazioni, in sede di contrattazione escludano tale tipologia di personale.
Trattasi, invero, di pratica discriminatoria e illegittima.
È questo il principio espresso dalla Corte di Appello di Palermo, sezione lavoro, nella sentenza n. 445/2019, che ha confermato la precedente decisione del Tribunale di Palermo, sent. n. 2885/2017.
I Giudici hanno accolto integralmente la tesi dello Studio Legale BC&Partners circa la nullità degli atti posti in essere da un ente pubblico, volti a revocare, al personale a tempo determinato, l’avanzamento economico legittimamente ottenuto a seguito di procedure di progressione orizzontale.
Secondo la Corte, infatti, è illegittimo il comportamento del datore di lavoro che, avendo dapprima riconosciuto la progressione economica orizzontale al personale a termine, ne disponga successivamente la revoca sul presupposto che il rapporto lavorativo sia precario, in quanto la progressione economica orizzontale non è prerogativa esclusiva dei dipendenti a tempo indeterminato (specie nel caso di reitera di contratti a termine in favore degli stessi soggetti, per diversi anni).