Sentenza n. 99/2024 del 04.06.2024: la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 42-bis del D.lgs. 151/2001, modificando i criteri di trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici con figli minori.
Assegnazione temporanea: contesto normativo
La sentenza si riferisce all’art. 42-bis del D.lgs. 151/2001, secondo cui: “1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda”.
L’art. 42-bis riconosce, quindi, al pubblico dipendente la possibilità di essere assegnato, per un periodo non superiore a tre anni, in una diverse sede di servizio, ove ricorrano le seguenti condizioni:
- deve trattarsi di genitore di figli minori di età fino a tre anni;
- la sede di destinazione deve essere la stessa sede di servizio dell’altro genitore, in termini di provincia o regione;
- deve sussistere un posto vacante e disponibile;
- l’assenso delle Amministrazioni di provenienza e destinazione.
Consolidata giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che le ragioni ostative all’accoglimento della domanda di trasferimento temporaneo ex art. 42-bis devono essere esposte in modo dettagliato e non possono consistere in semplici difficoltà organizzative rispetto al personale disponibile o nelle generiche esigenze della sede di attuale appartenenza (Consiglio di Stato, sez. III, 16 febbraio 2016, n. 685; sez. III, 1 aprile 2016, n. 1317; sez. IV, 26 maggio 2017, n. 2243; sez. IV, 6 dicembre 2017, n. 5288; sez. IV, 14 settembre 2018, n. 4348; sez. IV, 17 maggio 2019, n. 2380).
Assegnazione temporanea: il contributo giurisprudenziale
Circa l’ambito di operatività dell’art. 42-bis, la prevalente giurisprudenza ha affermato che essa trova applicazione per i dipendenti di tutte le Amministrazioni dello Stato (Cons. Stato, Sez. IV, 7 febbraio 2020, n. 961; Sez. VI, 1° ottobre 2019, n. 6577; Sez. II, 26 agosto 2019, n. 5872; Sez. IV, 30 ottobre 2017, n. 4993; Sez. IV, 14 ottobre 2016, n. 4257; Sez. IV, 23 maggio 2016, n. 2113; Sez. IV, 14 maggio 2015, n. 2426; Sez. III, 16 dicembre 2013, n. 6016; Sez. III, 16 ottobre 2013, n. 5036; Sez. IV, 10 luglio 2013, n. 3683; Sez. VI, 21 maggio 2013, n. 2730).
Per quanto concerne, l’ambito temporale di applicazione dell’art.42-bis, v’è da dire che la norma fa riferimento a “un periodo complessivamente non superiore a tre anni”, senza alcun richiamo all’età del figlio. Tale linea interpretativa è conforme anche al parere n. 192/2004 del dipartimento della Funzione Pubblica, secondo cui, “il limite di età (… figli al di sotto dei tre anni), stabilito dalla disposizione, è il requisito soggettivo che dà diritto al beneficio, determinandone l’arco temporale entro il quale va fatta la richiesta e non il limite entro cui deve necessariamente concludersi l’assegnazione provvisoria. L’espressione utilizzata dal legislatore “per un periodo complessivo non superiore a tre anni” definisce, pertanto, la durata massima (tre anni) dell’agevolazione, senza alcun riferimento all’età dei minori”.
Infine, quanto all’ambito spaziale di applicazione dell’art. 42-bis, si prevede la possibilità per il dipendente di essere assegnato “ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, …”.
Dal tenore letterale dell’art. 42-bis, risulta dunque che il criterio geografico rilevante non è quello della “residenza” familiare, essendo invece costituito dalla stessa provincia o regione in cui l’altro genitore presta “attività lavorativa”.
Assegnazione temporanea: i dubbi di legittimità.
Nell’affrontare il caso di una dipendente del Comando dei Vigili del Fuoco di Firenze che ha richiesto un trasferimento a Napoli, il Consiglio di Stato ha sollevato dubbi sulla costituzionalità dell’art. 42-bis, rispetto agli articoli 3, 29, 30 e 31 della Costituzione Italiana, per diverse ragioni:
- Restrizione Geografica Irrazionale: L’art. 42-bis limita il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici con figli minori di tre anni solo ad una sede di servizio nella stessa provincia o regione dove l’altro genitore lavora. Il Consiglio ha ritenuto che questa restrizione non sia più ragionevole, considerando le trasformazioni sociali e lavorative degli ultimi vent’anni, come la maggiore facilità di spostamenti quotidiani tra regioni limitrofe e il lavoro a distanza.
- Contrasto con l’Unità Familiare: La limitazione imposta dall’art. 42-bis può portare allo sradicamento del nucleo familiare, costringendo la famiglia a cambiare residenza in funzione della sede di servizio di uno dei genitori. Questo è in contrasto con l’obiettivo di garantire l’unità familiare, soprattutto nei primi anni di vita del bambino, quando è fondamentale la presenza costante dei genitori.
- Interpretazione Limitante: L’art. 42-bis non permette un’interpretazione flessibile che potrebbe risolvere casi irragionevoli. Ad esempio, un genitore che lavora a pochi chilometri dalla sede di servizio richiesta ma in una regione diversa, non potrebbe ottenere il trasferimento temporaneo, anche se ciò consentirebbe un più facile ricongiungimento familiare.
Questi dubbi hanno portato il Consiglio di Stato a ritenere incostituzionale l’art. 42-bis, sollevando la relativa questione alla Consulta, poiché la disposizione non assicura adeguata protezione ai valori della famiglia e della genitorialità.
Assegnazione temporanea: la decisione della Corte costituzionale
Chiamata a pronunciarsi sulla questione, con la sentenza in commento (la n. 99/2024) la Corte costituzionale ha ritenuto l’art. 42-bis irragionevole e contrario all’art. 3 della Costituzione, poiché limita il trasferimento solo alla provincia o regione dove l’altro genitore lavora.
La Corte ha ritenuto che questa limitazione non sia ragionevole, poiché non tiene conto della complessità e delle dinamiche moderne delle famiglie e delle modalità di lavoro. Il vincolo geografico imposto dall’art. 42-bis è considerato eccessivamente rigido, non considerando situazioni in cui il coniuge lavora a breve distanza dalla sede richiesta, ma in una diversa regione.
La Corte ha inoltre sottolineato che la finalità dell’art. 42-bis è favorire l’unità familiare nei primi anni di vita del bambino, un periodo cruciale per lo sviluppo psicofisico. La norma attuale, tuttavia, può ostacolare questa finalità imponendo una restrizione geografica che può costringere le famiglie a trasferirsi o a vivere separate.
In sintesi, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 42-bis nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo sia limitato alla stessa provincia o regione dove lavora l’altro genitore, ritenendo invece che dovrebbe essere possibile anche nella provincia o regione dove è fissata la residenza della famiglia o dove l’altro genitore lavora.
Assegnazione temporanea: conclusioni
Questa decisione amplia le possibilità di trasferimento temporaneo per i dipendenti pubblici, facilitando la riunione familiare e la cura dei figli nei loro primi anni di vita. La nuova interpretazione della legge promuove una maggiore autonomia dei genitori nella gestione della vita familiare.
La sentenza della Corte Costituzionale rappresenta quindi un passo significativo verso una maggiore tutela della famiglia e dell’infanzia, aggiornando le normative alle esigenze della società contemporanea.