Con la sentenza n.11766/2024 pubblicata il 02.05.2024, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare l’equiparazione, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione dei crediti di lavoro, del rapporto di lavoro alle dipendenze di una società partecipate con quello di un ordinario rapporto di lavoro subordinato privato.
Prescrizione dei crediti di lavoro: di cosa si tratta?
In generale, la prescrizione di un diritto è un concetto legale che indica l’estinzione del diritto stesso a causa del trascorrere del tempo. In altre parole, se un soggetto è titolare di un diritto che tuttavia non esercita o non lo fa valere entro un certo periodo di tempo stabilito dalla legge, quel diritto deve ritenersi estinto.
La prescrizione ha quindi lo scopo di garantire che i diritti siano esercitati in modo tempestivo, in modo che le controversie possono essere risolte senza essere trascinate per troppo tempo. Ad esempio, se un soggetto è titolare di un credito nei confronti di un’altra persona, ma non lo fa valere entro il periodo di tempo stabilito dalla legge, egli potrebbe perdere il diritto di ottenere quel credito.
In sintesi, la prescrizione di un diritto è il meccanismo legale che impedisce a una persona di far valere un diritto dopo un certo periodo di tempo stabilito dalla legge.
Prescrizione dei crediti di lavoro: quali termini?
La durata della prescrizione dipende dal tipo di diritto e dalla legge che lo regola.
Nel contesto dei rapporti di lavoro subordinato, si possono considerare due generali tipi di prescrizione: la prescrizione ordinaria decennale e la prescrizione breve quinquennale.
Il primo termine di prescrizione prima riguarda i diritti non retributivi, come il diritto alla qualifica superiore, le richieste di risarcimento per omissione contributiva o demansionamento; il secondo termine di prescrizione si applica invece a tutte le prestazioni periodiche, come la retribuzione e le indennità spettanti al lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Prescrizione dei crediti di lavoro: quando decorre?
In genere, la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto diventa esigibile, cioè dal momento in cui è possibile richiederlo o farlo valere legalmente.
Il dipendente dovrebbe quindi, per non incorrere nell’estinzione del diritto per prescrizione, attivarsi già nel corso del rapporto di lavoro. Tuttavia, considerata la posizione di svantaggio del lavoratore rispetto al datore di lavoro, non sempre egli può esercitare liberamente i suoi diritti.
Pertanto, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto – richiamando i principi già fissati da precedenti pronunce della Corte Costituzionale (cfr. sentenze n. 63/1966 e n. 174/1972) – che l’inizio della prescrizione dei crediti retributivi dipende dal livello di tutela del lavoratore nel rapporto di lavoro.
In particolare, se il rapporto offre una stabilità reale, cioè se nel caso di licenziamento illegittimo è prevista la tutela della reintegrazione nel posto di lavoro, allora la prescrizione dei crediti retributivi inizia durante il rapporto stesso; al contrario, se non vi è un regime di tutela reale, dunque se non c’è possibilità di reintegra, per legge o per contratto, la prescrizione dei crediti retributivi è sospesa durante il rapporto e inizia a decorrere solo al termine del rapporto stesso.
Più di recente, la Cassazione ha affermato (ad es. Cass. 6 settembre 2022, n. 26246; Cass. 13 ottobre 2022, n. 29981) che in seguito delle riforme legislative in materia di tutela del licenziamento nel settore privato – la legge n. 92/2012 (cd. “legge Fornero”) e il d.lgs. n. 23/2015 (cd “contratto a tutele crescenti”) – mancano i presupposti per potere ritenere un regime di stabilità. Quindi, per tutti quei diritti che non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
È importante ricordare, infine, che la prescrizione può essere interrotta, cioè il conteggio del tempo può essere fermato, ad esempio, mediante l’invio di una lettera di diffida o l’inizio di un’azione legale.
Prescrizione crediti di lavoro: cosa cambia nel pubblico impiego?
Le superiori considerazioni sulla prescrizione non sono state recepite dalla giurisprudenza con riguardo al pubblico impiego.
La Suprema Corte ha infatti affermato (così ad es. Cassazione civile sez. un., 28/12/2023, n.36197) che nei rapporti di lavoro pubblico, anche se soggetti alla privatizzazione, la prescrizione dei diritti retributivi inizia a decorrere durante il rapporto stesso (dal momento della loro insorgenza), sia nel caso di rapporto a tempo indeterminato che nel caso di ripetizione di rapporti a tempo determinato.
Questo principio si basa sulla stabilità del rapporto di lavoro pubblico, che offre garanzie di continuità e fornisce mezzi giurisdizionali adeguati contro risoluzioni illegittime, differenziandosi così dal settore privato. Secondo la Corte Suprema, il lavoratore pubblico gode infatti di un sistema solido e efficiente di stabilità nel rapporto di lavoro, che include controlli incrociati e un equilibrio tra poteri per garantire i suoi interessi.
Di conseguenza, non vi è una condizione di preoccupazione del dipendente pubblico in caso di licenziamento che possa giustificare la prescrizione dei diritti solo al termine del rapporto di lavoro.
Prescrizione crediti di lavoro: e i dipendenti delle società partecipate?
Le società partecipate sono società create o controllate direttamente da un ente pubblico, come ad esempio un comune o una regione. Queste società sono costituite allo scopo di svolgere attività di interesse pubblico o di servizio pubblico, come la gestione dei rifiuti, dei trasporti pubblici, o dei servizi di igiene urbana.
In sostanza, si tratta di società strumentali utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per gestire servizi in modo efficiente e controllato, mantenendo al contempo un certo grado di controllo pubblico sull’attività svolta.
Nonostante la spiccata connotazione pubblicistica delle società partecipate, il regime dei rapporti di lavoro è invece assoggettato alle regole del lavoro privato. Ciò è confermato dall’art. 19 d.lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), secondo cui: “Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi”.
Conclusioni e decisione
Nella sentenza sopra citata, la Suprema Corte ha preliminarmente richiamato i propri precedenti sulla qualificazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle società partecipate in termini di lavoro privato. La Corte ha quindi ritenuto operante, per queste tipologie di rapporti, le regole sulla prescrizione dei rapporti di lavoro privato.
Tuttavia, nel caso di specie, i crediti di lavoro vantati dal dipendente erano risultati prescritti prima dell’entrata in vigore della legge n. 92/2012, quando la prescrizione decorreva durante il rapporto di lavoro.
Pertanto, i giudici hanno ritenuto estinto il diritto di credito per prescrizione.