L’INPS continua a negare la ricongiunzione dei contributi versati nella Gestione separata ai professionisti iscritti nelle diverse casse professionali (ad es. ENPAM, CNPADC, ENPAP, ecc…).
Che cosa è la ricongiunzione?
La ricongiunzione è un istituto giuridico che consente, a chi vanta posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento oneroso, tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola, integrale, prestazione previdenziale.
La ricongiunzione dei periodi assicurativi, operandosi solitamente presso la gestione cui l’assicurato afferisce al termine della sua attività lavorativa, garantisce, di norma, l’accesso al regime più favorevole ed alla prestazione più elevata, specie se si tratta di casse di previdenza per i liberi professionisti che liquidano la pensione in base al sistema retributivo, assumendo a base di calcolo il reddito professionale degli ultimi anni di iscrizione e contribuzione.
Che cosa è la Gestione separata?
Tra i fondi previdenziali previsti a sostegno dei professionisti rientra sicuramente la Gestione previdenziale di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 (c.d. Gestione separata).
Si tratta, come anche più volte affermato dalla giurisprudenza, di una gestione previdenziale istituita per estendere la tutela previdenziale a coloro che “esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo”, nonché “i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa”.
Per quanto riguarda i liberi professionisti, l’iscrizione è ammessa purché non sussista un obbligo di iscrizione ad una cassa previdenziale professionale specifica (ad es. ENPAM, CNPADC, ENPAP, ecc…).
In definitiva, la funzione della Gestione separata è quella di completare il sistema della tutela previdenziale, intercettando tutte quelle situazioni che, a vario titolo, sfuggono alla generale competenza dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.) ovvero delle casse professionali.
Perché l’INPS nega la ricongiunzione dei contributi?
Secondo l’INPS la facoltà di ricongiunzione non è riconosciuta né potrebbe esserlo se il trattamento pensionistico dell’interessato debba essere calcolato utilizzando il solo metodo contributivo, trasferendo la contribuzione ad altro ente che non applica il medesimo metodo
In questi casi, infatti, l’INPS ritiene che l’assicurato possa avvalersi di altri istituti sempre finalizzati alla “valorizzazione” dei periodi assicurativi, come la totalizzazione o il cumulo.
Per l’ente, quindi, la ricongiunzione non sarebbe applicabile nel caso della Gestione separata, in cui di utilizza il solo metodo contributivo, trovando invece applicazione diversi istituti.
Cosa dice la legge?
La tesi dell’INPS si scontra, tuttavia, con quello è che il chiaro tenore della legge.
Infatti, legge 5 marzo 1990, n. 45, recante “Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti”, prevede infatti all’art. 1 che “Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo” (comma 1); “Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista” (comma 2).
Come visto, il testo normativo non esclude nessuna gestione previdenziale dalla facoltà di ricongiunzione.
Cosa dice la giurisprudenza?
La possibilità che l’assicurato possa avvalersi della ricongiunzione dei periodi maturati presso la Gestione separata è stata riconosciuta dalla Suprema Corte di Cassazione che ha avuto modo di affermare che “Il comma 2 dell’art. 1, l. n. 45/1990 riconosce esplicitamente la possibilità di ricongiungere i contributi A.G.O. nella gestione presso cui l’interessato è iscritto nelle vesti di libero professionista, senza limitazioni e a prescindere dalla omogeneità delle contribuzioni versate nelle diverse gestioni”.
Si tratta, inoltre, di orientamento recepito anche dalla giurisprudenza di merito dei Tribunali e delle Corti di Appello italiane.
Che tutele è possibile azionare?
Contro i provvedimenti dell’INPS che negano la ricongiunzione dei periodi di contribuzione nella Gestione separata occorre, in primo luogo, presentare ricorso amministrativo al competente Comitato.
Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dalla conoscenza del provvedimento di diniego.
L’esperimento dell’azione amministrativa costituisce condizione di procedibilità dell’eventuale giudizio in Tribunale, il quale potrà essere avviato decorsi 90 giorni dal deposito del ricorso amministrativo.
Scaduto il superiore termine senza che il Comitato si sia pronunciato, sarà possibile presentare un ricorso al Tribunale in funzione di giudice del lavoro, al fine di ottenere un pronuncia di condanna dell’INPS a porre in essere gli atti necessari alla ricongiunzione.
A chi rivolgersi?
Lo Studio BC & Partners è specializzato in diritto previdenziale e pensionistico.
I suoi professionisti vantano un’esperienza di oltre venticinque anni nell’ambito del diritto del lavoro e della previdenza.
L’attività di assistenza e consulenza dello Studio Legale ha per oggetto tutte le controversie concernenti gli obblighi contributivi ed assistenziali e la materia pensionistica, sia dinanzi i Tribunali ordinari che, per il personale pubblico, le sezioni regionali della Corte dei conti.